Allegato "B" all'atto n. 5426 della raccolta
STATUTO
dell’ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA CENTRO di PORTICI
Articolo 1 – Denominazione e sede
E' costituita, ai sensi degli art. 36 e segg. c.c., l'Associazione Scientifica denominata: "ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA CENTRO di PORTICI", (d’ora in poi indicata come “Centro di Portici”). L’Associazione si costituisce in forma di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.), ai sensi dell’art. 10 D.L.vo 04/12/97 n. 460.
Le attività dell’Associazione saranno ispirate ai principi generali di uguaglianza tra i soci, partecipazione democratica e trasparenza delle azioni.
Articolo 2 - Sede
L'Associazione ha sede legale in Portici (NA), Via Università, 96.
Articolo 3 – Scopo e attività del “Centro di Portici”
L'associazione, non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge la propria attività nell’interesse della formazione tecnica superiore e della formazione specialistica in economia e politica del sistema agro-alimentare e dello sviluppo rurale in Italia e negli altri paesi.
L'associazione promuove inoltre gli studi e la ricerca scientifica sullo sviluppo economico ed in particolare agricolo, nell’area dell’economia e della statistica, rivolgendo attenzione speciale ai problemi del Mezzogiorno.
Il “Centro di Portici” promuoverà la ricerca in tali aree privilegiando un approccio multidisciplinare.
Al fine di attuare l’attività di formazione e ricerca scientifica il “Centro di Portici” può:
a) promuovere e realizzare, sempre su base interdisciplinare ed internazionale, corsi di formazione e di specializzazione, studi e ricerche sulla realtà economica e sull'agro-alimentare, nonché studi e ricerche di carattere teorico e metodologico nei campi dell'economia generale, dell'economia agraria, dell'economia ambientale e delle risorse naturali, della sociologia, della statistica e dell'econometria;
b) conferire borse di studio nel rispetto della normativa vigente;
c) promuovere e realizzare seminari, convegni, conferenze, attività formative e quanto altro possa contribuire all’individuazione dei problemi, alla diffusione dei risultati delle ricerche, e alla qualificazione e all'aggiornamento dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche e dei loro rappresentanti nelle istituzioni nazionali e internazionali, nonché di funzionari, docenti, ricercatori, operatori, dipendenti di pubbliche amministrazioni, su temi specifici nei settori e nelle discipline di sua competenza;
d) promuovere e realizzare la formazione di ricercatori, docenti e funzionari pubblici e privati nei settori di studio di proprio interesse e collaborare alla realizzazione dei corsi di Master Universitari di I e II livello e di dottorato di ricerca, a norma della legge 21/2/1980 n.28 e delle disposizioni conseguenti o collegate, e degli altri titoli di studio previsti dagli ordinamenti universitari europei;
e) instaurare relazioni di scambio e collaborazione culturale scientifica e operativa, anche a carattere sistematico, con istituzioni scientifiche e amministrazioni pubbliche italiane o straniere, operanti in settori di comune interesse;
f) instaurare rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche e private, particolarmente con quelle operanti, anche all'estero, nel campo delle attività e dei settori di specifica competenza del “Centro di Portici”, nonché partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
g) fornire, nell'ambito del perseguimento delle proprie attività istituzionali, servizi a terzi in regime di diritto privato;
h) sostenere con l’attribuzione di specifici fondi l’attività di ricerca e la diffusione dei risultati scientifici di maggior rilievo dei propri soci e dei ricercatori di cui si avvarrà per lo svolgimento delle proprie attività.
Per il raggiungimento dei suoi scopi il “Centro di Portici” potrà dar luogo allo sviluppo di progetti comuni ad altre istituzioni scientifiche e amministrazioni pubbliche e private italiane o straniere.
La realizzazione di tali progetti potrà essere definita e regolata da apposite convenzioni che ne indicheranno gli obiettivi, i metodi, i soggetti incaricati, la durata e il costo.
Articolo 4 – Soci
I soci del “Centro di Portici” sono:
a) Soci fondatori: coloro che sono di diritto intervenuti nell'atto costitutivo.
b) Soci ordinari: tutti coloro che fanno parte dell'Associazione in qualità di Associati in regola con le quote di partecipazione.
c) Soci onorari: coloro che si sono particolarmente distinti nella storia del Centro di Portici, per averne favorito lo sviluppo, la crescita e la conoscenza, e proclamati tali, a maggioranza, dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
La qualifica di socio si perde qualora non si partecipa, senza giustificato motivo, all’assemblea annuale dei soci per tre anni consecutivi ovvero non si versa la quota associativa per tre anni consecutivi.
L’Associato ha diritto di partecipare alle Assemblee ed alle attività sociali. E' vietata una partecipazione solo temporanea alla vita associativa.
Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo allegando alla richiesta di adesione all'associazione quali soci ordinari un breve curriculum vitae e le motivazioni/aspettative legate alla richiesta stessa. Entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione il Consiglio Direttivo è tenuto a riunirsi ed a decidere in merito all'ammissione del socio che sarà iscritto nell’apposito Albo solo previo pagamento della quota sociale e sottoscrizione delle norme statutarie. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessata/o potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà a maggioranza assoluta dei presenti ed in via definitiva l’assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria
Articolo 5 - Funzionamento
Il funzionamento del “Centro di Portici” è sostenuto:
a. dalle quote associative annuali;
b. dalle erogazioni e contributi di cittadini, di fondazioni, enti pubblici e privati, società ed associazioni;
c. dai finanziamenti dell’Unione Europea, di altre amministrazioni dello Stato, Regioni, Enti pubblici e privati, anche stranieri;
d. dai finanziamenti derivanti da convenzioni o contratti in ordine alla realizzazione di specifici programmi di formazione e/o ricerca;
e. da contributi di enti pubblici o privati;
f. dai proventi derivanti da contratti di ricerca stipulati con istituzioni pubbliche o private, nazionali o internazionali;
g. da proventi derivanti da prestazioni a pagamento per conto di soggetti o enti pubblici e privati per lo svolgimento di studi e ricerche o per altre attività svolte nell'ambito dei propri compiti istituzionali;
h. dalle eventuali rendite del proprio patrimonio;
i. da ogni altra entrata.
Articolo 6 – Organi sociali
Sono organi del “Centro di Portici”:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
E' vietata la retribuzione delle cariche sociali, salvo la possibilità del rimborso delle spese sostenute e documentate nell’ambito dell’attività esercitata.
Articolo 7 – L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è formata da tutte le tipologie di associati previste dall’art. 4 del presente statuto, che siano in regola con il versamento della quote associative. L’assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all’anno entro il 30 Aprile e in via straordinaria ogni volta che quest’ultimo lo ritenga necessario o su richiesta del 30% (trenta per cento) degli associati Fondatori e/o Ordinari. L’assemblea è convocata mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale e/o con e-mail indirizzata agli associati, almeno 15 giorni prima dell’assemblea.
La prima riunione dell’Assemblea degli Associati si svolgerà, su convocazione del Presidente pro-tempore, entro 60 (sessanta) giorni dalla costituzione dell’Associazione; essa sarà costituita dai soci fondatori ed ordinari, in regola con il versamento delle quote associative, e provvederà ad eleggere il Presidente ed i 6 (sei) componenti del Consiglio Direttivo.
Le riunioni successive dell’Assemblea dell'Associazione saranno aperte ai soci fondatori ed ai soci ordinari successivamente ammessi secondo le modalità previste dall’articolo 9.
L’assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza degli associati, ed in seconda convocazione, che può essere indetta almeno un giorno dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti aventi diritto a formare l’assemblea. Ogni associato ha diritto ad un voto.
L’Assemblea degli Associati assicura la necessaria continuità di indirizzo per il raggiungimento degli scopi sociali.
Suoi principali compiti sono:
- deliberare sul programma generale di attività del “Centro di Portici”;
- deliberare l’approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo;
- l’approvazione dell’eventuale Regolamento interno del “Centro di Portici”;
- fissare le linee programmatiche cui dovrà informarsi l’attività degli organi esecutivi;
- eleggere tra i suoi componenti il Presidente ed i 6 membri del Consiglio Direttivo;
- deliberare a maggioranza assoluta degli iscritti sulle modifiche dello Statuto; a detta delibera possono partecipare tutti gli associati;
- deliberare a maggioranza dei 2/3 (due/terzi) degli associati sulle proposte di scioglimento della Associazione.
- nominare i tre membri del Collegio dei Revisori;
- deliberare in merito alle richieste di ammissione a soci respinte dal Consiglio Direttivo.
Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti aventi diritto a formare l’assemblea.
I soci posso farsi rappresentare nell'assemblea da altri associati conferendo loro delega espressa per iscritto per singole assemblee. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe per ogni singola assemblea.
Articolo 8 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto di sette membri, nelle persone del Presidente e di 6 (sei) Consiglieri eletti dall’Assemblea; tali consiglieri devono essere scelti in modo da rappresentare le aree della economica agraria, della economia generale e della statistica che fanno parte del Centro di Portici. Esercita tutte le competenze per l'amministrazione dell'Associazione che non sono espressamente riservate ad altri organi
Il Consiglio dura in carica due anni, e i suoi componenti sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi.
Il Presidente e i componenti il Consiglio Direttivo prestano la propria opera a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso forfettario delle spese per la partecipazione alle riunioni del Consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più componenti funzioni specifiche.
Articolo 9 – Attività del Consiglio Direttivo
Spetta esclusivamente al Consiglio Direttivo:
- deliberare sulle domande di ammissione all’Associazione;
- attuare le deliberazioni dell’Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo ed il consuntivo e il programma generale delle attività da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;
- deliberare sul personale, stabilire le qualifiche e i trattamenti economici;
- deliberare in ordine ai contratti e convenzioni con terzi;
- esercitare tutte le competenze per l'amministrazione dell’Associazione che non sono espressamente riservate ad altri organi;
- indicare all'assemblea i 3 (tre) membri del Collegio dei Revisori dei conti, i quali devono essere scelti nell’ambito di coloro che sono iscritti all’albo dei revisori dei conti.
- nominare il Segretario Generale;
- determinare l’ammontare dell’ indennità di presenza spettanti ai membri del Collegio dei Revisori;
- determinare la misura del compenso spettante al Segretario Generale;
- delegare al Presidente o a uno o più dei suoi componenti o al Segretario Generale particolari poteri, determinando i limiti della delega;
- predisporre il Regolamento Interno.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, presso la sede dell’Associazione, almeno ogni tre mesi su convocazione del Presidente, mediante lettera e-mail inviata almeno 8 (otto) giorni prima della riunione.
Il Consiglio Direttivo deve altresì essere convocato dal Presidente quando ne facciano domanda motivata almeno 2 (due) Consiglieri.
Per la validità della costituzione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipino nell’anno solare a più di 3 (tre) sedute, decadono di diritto dalla carica e devono essere sostituiti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità si procederà ad una convocazione successiva avente ad oggetto il medesimo argomento. In seconda convocazione in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale dell’Associazione, che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.
Articolo 10 – Il Presidente
Il Presidente è eletto dall’Assemblea. Ha la legale rappresentanza del “Centro di Portici” di fronte a terzi ed in giudizio. Sovrintende al suo funzionamento e vigila sull’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha il compito di:
- convocare l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, fissandone l’ordine del giorno;
- assumere, ove necessario, decisioni d’urgenza e sottoporle a ratifica nella prima seduta successiva del Consiglio Direttivo;
- adottare i provvedimenti delegatigli dal Consiglio Direttivo;
- esercitare tutte le altre competenze non espressamente riservate ad altri Organi da disposizioni normative e regolamentari o dal presente statuto;
- promuovere lo sviluppo delle attività del “Centro di Portici” e curarne i rapporti esterni.
Sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento il Consigliere più anziano.
Articolo 11 – Il Segretario Generale
Il Consiglio Direttivo si avvarrà, se ritiene opportuno, per l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea e per la promozione del complesso delle attività del Centro di Portici di un Segretario Generale che sarà nominato dal Consiglio direttivo.
Il segretario generale sovrintende all’andamento gestionale dell’Associazione, cura la sua organizzazione e vigila sul personale.
Esegue le deliberazioni e le direttive del Consiglio Direttivo e del Presidente.
Adotta gli atti di amministrazione conseguenti alle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo.
Conferisce gli incarichi professionali nel rispetto dei limiti di spesa e della dotazione organica stabiliti dal Consiglio Direttivo, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo stesso.
Firma i contratti deliberati dal Consiglio Direttivo.
Partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Redige il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte da altra persona scelta dal Consiglio Direttivo anche all’interno del Consiglio medesimo.
Articolo 12 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati dall’Assemblea Generale tra persone iscritte al Registro dei Revisori contabili.
Dura in carica 4 anni e i suoi membri possono essere confermati.
Compete al Collegio dei Revisori ogni potere di controllo amministrativo e contabile sull’attività dell’associazione.
Al Collegio dei revisori compete la vigilanza sull’osservanza della legge e sulla regolarità dei bilanci e della loro gestione.
Il Presidente del Collegio dei revisori dei Conti è nominato dal collegio stesso.
Articolo 13 – Il Patrimonio
Il patrimonio del “Centro di Portici” è alimentato dalle quote associative, da eventuali contributi da parte di Fondazioni, Enti pubblici e Privati, Società, Istituti e Persone fisiche, nonché da altre eventuali entrate e da tutti i beni mobili ed immobili pervenuti al “Centro di Portici” in modo legittimo.
Articolo 14 – Bilancio
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio consuntivo viene approvato dall’assemblea ordinaria dei soci, entro il mese di aprile. Nello stesso termine vanno altresì approvati il bilancio preventivo ed il programma generale annuale.
Articolo 15 – Modifiche allo statuto
Le modifiche statutarie sono approvate secondo quanto indicato all’art.7.
Articolo 16 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione viene deliberato dall’Assemblea dei Soci, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli associati.
In tale eventualità il patrimonio sociale viene devoluto ad istituzioni universitarie o aventi scopi analoghi, individuate dall’Assemblea stessa, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, stabilirà a quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale o di pubblica utilità devolvere il patrimonio dell'ente.
La delibera concernente lo scioglimento provvederà anche:
- a fissare le norme per la devoluzione;
- alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri.
Articolo 17 – Rinvio al Codice Civile
Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, valgono le regole del Codice Civile e delle norme vigenti in materia.
F.to: Maria Rosaria CARILLO, Marco MAZIO, notaio sigillo.